Non è responsabile l'avvocato che non insiste nel persuadere il proprio cliente

26 aprile 2016

L'attività di persuasione del cliente da parte di un avvocato al compimento o meno di un atto, ulteriore rispetto all'assolvimento dell'obbligo informativo, è concretamente inesigibile nonché contrastante con il principio secondo cui l'obbligazione informativa dell'avvocato è obbligazione di mezzi e non già di risultato. Lo ha precisato il giudice di legittimità con Sent. 19 aprile 2016, n. 7708.

a cura della Redazione
Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto di confermare la decisione dei giudici di merito che, riformando la pronuncia di primo grado, avevano escluso la responsabilità professionale di un avvocato determinando al contrario il compenso spettante a quest'ultimo per l'attività prestata in favore di parte ricorrente.

Nella concreta fattispecie, era emerso che l'amministratore della società ricorrente, pur regolarmente informato dal difensore della opportunità di chiamare in causa un terzo, non aveva dato seguito alla predetta chiamata.

A giudizio della Corte, deve ritenersi corretta la valutazione operata dalla corte d'appello la quale aveva ritenuto che, a fronte di uno specifico dovere di informazione nei confronti del cliente in ordine all'opportunità di chiamare in causa il terzo -regolarmente assolto- non poteva costituire fonte di responsabilità professionale il comportamento omissivo dell'avvocato che non aveva sollecitato il cliente medesimo dopo che questi aveva rifiutato l'ipotesi di effettuare la chiamata in causa del terzo. In altri termini, non può esigersi che il difensore abbia il dovere di insistere per ottenere il consenso della parte alla chiamata in causa del terzo, dovendosi ritenere, conclude la Cassazione, che la diligenza cui è tenuto il difensore nell'esercizio del suo mandato, risulti assolta nel momento in cui il cliente sia stato informato sullo specifico punto.

Esito del ricorso:

Rigetta, Corte di Appello di Venezia, sentenza 5 luglio 2010, n. 1417

Riferimenti normativi:

Artt. 1176, 2236 c.c.

Precedenti giurisprudenziali:

Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10289

Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24544

Cass. Civ., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14597

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