Lavoro nella scuola: Ha diritto allo straordinario il docente che partecipa ai consigli di classe per oltre 40 ore

25 febbraio 2016

Con riferimento al diritto dei docenti scolastici alla retribuzione per lavoro straordinario in caso di partecipazione ai consigli di classe, il Tribunale di Torino (Sent. 28 gennaio 2016, n. 146) ritiene che la richiesta datoriale al docente di prolungare la partecipazione ai consigli di classe oltre il limite orario previsto dalla contrattazione collettiva rappresenta un grave inadempimento contrattuale e come tale espone la PA datrice di lavoro all'obbligo del risarcimento del danno attraverso la remunerazione aggiuntiva delle ore di maggiore impegno richieste al docente.
di Elisabetta Bavasso - Avvocato e dottore di ricerca in diritto del lavoro Università di Roma Tor Vergata
Il Tribunale di Torino si pronuncia con riferimento alla questione relativa al diritto dei docenti ad una retribuzione aggiuntiva in caso di partecipazione ai consigli di classe nell'ipotesi di superamento del limite legale di 40 ore annue.

Come previsto dall'art. 29 c.c.n.l. comparto scuola, e come ricordato dal giudice torinese, "l'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi" (art. 29, comma 1CCNL comparto scuola). Tra l'altro, l'attività di insegnamento si compone di attività individuali (tra cui rientrano la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati ed i rapporti individuali con le famiglie (art. 29, comma 2), nonché attività a carattere collegiale come la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 29, comma 3).

Come si evince chiaramente, la norma sopra ricordata, con riferimento alla partecipazione dei docenti ai consigli di classe, opera una netta distinzione tra gli insegnanti che abbiano un numero di classi inferiore a seie quelli che ne abbiano più di sei. Infatti, come ribadito anche dalla sentenza del Tribunale di Torino, nel primo caso, la norma non fissa alcun limite temporale, ritenendo presuntivamente che in tali casi i consigli di classe non avranno una durata superiore a 40 ore annue. Nel secondo caso, invece, (insegnanti con più di sei classi) il legislatore ha imposto un limite temporale agli oneri di servizio, prevedendo che i consigli di classe non potranno avere una durata superiore a 40 ore annue.

Il caso posto all'attenzione della corte Torinese ha riguardato, pertanto, alcuni insegnanti che, trovandosi ad avere più di sei classi, avevano superato il monte ore previsto dalla normativa per lo svolgimento dei consigli di classe ed avevano, conseguentemente, adito il Tribunale al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla retribuzione straordinaria per le ore aggiuntive oltre le 40 annue.

Il Miur ha argomentato affermando che tale limite non possa essere considerato tassativo e debba ritenersi che il docente chiamato ad impegnarsi oltre le 40 ore non possa sottrarvisi. Ciò certamente corrisponde al vero, posto che il docente, in quanto prestatore di lavoro alle dipendenze di una PA, è soggetto, comunque, a tutti gliobblighi di diligenza ed obbedienza previsti dall'art. 2014 c.c. che trovano applicazione anche nel caso di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. Pertanto, la indizione di un consiglio di classe da parte del Dirigente scolastico rientra tra i poteri legittimamente esercitabili da parte di quest'ultimo, come confermato dalD.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che in particolare nell'art. 5 fa rientrare "in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio delle pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici"; così come l'art. 25 al comma 4 stabilisce che "spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale". Il docente non può, dunque, rifiutarsi di partecipare ad un consiglio di classe, pena ricadute in termini disciplinari.

Tuttavia, se è vero che il docente non può rifiutarsi, in via generale, di partecipare ad un consiglio di classe, anche qualora sia superato il limite delle 40 ore annuali, d'altra parte è anche vero che tale partecipazione "straordinaria" non rimane priva di effetti sul piano civilistico.

Nel caso all'attenzione del giudice torinese, è stato evidenziato che la programmazione dei consigli di classe, non aveva tenuto conto degli oneri di servizio dei ricorrenti, titolari di numerose classi che sono stati impegnati per un numero di ore di gran lunga superiore al limite annuo, con la conseguente violazione della disposizione contrattuale che prevede una programmazione dei Consigli di Classe tale da evitare che i docenti con maggior numero di classi superino la soglia predeterminata. Il Tribunale, pertanto, ha rilevato che il superamento di tale limite non sia privo di conseguenze, tenuto conto che le norme contrattuali impongono alla programmazione di tenere conto della peculiare situazione dei docenti con numerose classi, e individuano un limite all'impegno orario annuo da dedicare ai Consigli di classe

Nel caso specifico, il giudice del lavoro ha concluso, per l'accoglimento del ricorso, sulla considerazione che la richiesta al docente di prolungare la partecipazione ai consigli di classe oltre il limite orario previsto dalla contrattazione collettiva, integra inadempimento contrattuale all'obbligo di limitare l'impegno dei docenti entro le 40 ore annue di partecipazione ai consigli di classe. E tale inadempimento determina, quale conseguenza, l'obbligo di risarcimento del danno attraverso la remunerazione delle ore aggiuntive di impegno richieste ai ricorrenti oltre il limite, da retribuirsi con onere a carico del fondo di istituto alla stessa stregua delle attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.
Trib. di Torino, Sez. lavoro, 28 gennaio 2016. n. 146

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