In tema di condominio negli edifici, la lesione del decoro architettonico può aver luogo anche in relazione alle facciate interne dell'edificio condominiale. Lo ha affermato la Corte di cassazione con Sent. 29 gennaio 2016, n. 1718 che ha cassato con rinvio la decisione impugnata.
Nel caso in esame, la controversia era insorta in seguito alle azioni intraprese da alcuni condomini sia per l'accertamento della natura condominiale di un cortile occupato da un gabbione metallico e chiuso con due cancelli da due condomini, sia per la rimozione dell'intelaiatura metallica per tenda da sole realizzata da quest'ultimi.
In particolare, la corte del merito, aveva escluso che le predette verande alterassero il decoro architettonico dell'edificio, condividendo sul punto la valutazione operata dal giudice di prime cure secondo cui non vi sarebbe lesione in quanto le stesse non risultavano poste sulla facciata principale dell'edificio condominiale.
A giudizio della Corte, invece, l'alterazione del decoro può riguardare anche una facciata interna come nel caso in esame in cui la facciata intaccata riguarderebbe "la maggior parte dell'appartamento" il cui decoro sarebbe quindi "compromesso per intero".
La circostanza che in un precedente citato dai giudici del merito la Corte abbia escluso il carattere lesivo di una veranda realizzata da un condomino sulla terrazza a livello del proprio appartamento, precisa la decisione in epigrafe, non implica che sempre ed in ogni caso sia legittima la creazione di verande in corrispondenza di facciate interne. Del resto, osserva la Cassazione, la stessa decisione citata (Cass. Civ.,, n. 1297 del 1998) e le successive hanno rimesso al giudice del merito il compito di stabilire volta per volta se in concreto ricorra il denunciato danno all'aspetto della facciata, esterna o interna che sia, di talché non costituisce motivazione appagante limitarsi a rilevare che trattasi di facciata interna.
Occorre quindi ricordare, conclude la Corte, che anche di recente vi sono state pronunce relative a facciate interne e che è risalente l'affermazione secondo cui per "decoro architettonico del fabbricato", ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico.
Esito del ricorso:
Cassa con rinvio, Corte di Appello di Catania, sentenza 11 novembre 2008, n. 1349
Riferimenti normativi:
Artt. 1117, 1120 c.c.
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. Civ., Sez. II, 31 luglio 2013, n. 18350
Cass. Civ., Sez. II, 11 maggio 2011, n. 10350
Cass. Civ., Sez. II, 19 giugno 2009, n. 14455
Cass. Civ., Sez. II, 16 gennaio 2007, n. 851
Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2005, n. 27551
Cass. Civ., Sez. II, 7 febbraio 1998, n. 1297
Cass. Civ., Sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1718
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