Auto difettosa, la riparazione in garanzia esclude la sostituzione

31 maggio 2016

Con sentenza del 22 febbraio 2016, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di un consumatore che aveva citato in giudizio la concessionaria e l'azienda automobilistica in ragione della circostanza che l'acquirente non può richiedere la sostituzione dell'autovettura difettosa, né tantomeno la risoluzione del contratto, se a seguito dell'intervento in garanzia le anomalie di funzionamento sono state superate.

di Costanza Mariconda - Avvocato in Milano
Nel caso in esame la Terza Sezione civile del Tribunale di Roma si è pronunciata sulla questione relativa ai rimedi che spettano al consumatore che acquista un bene difettoso.

Con atto di citazione l’attore, premettendo di avere concluso un contratto di compravendita in data 1 marzo 2010 con una concessionaria avente ad oggetto l’acquisto di una autovettura, lamentava che l’autovettura acquistata aveva presentato fin dal marzo 2011 una serie di gravi difetti, che avevano comportato il ricovero, in garanzia, presso un centro di assistenza autorizzata, con la conseguenza che l’attore per un mese non aveva potuto usufruire dell’autovettura, con importanti disagi per lui e la sua famiglia. L’attore aggiungeva inoltre che solo due mesi dopo la restituzione del bene si era riproposto il medesimo difetto di malfunzionamento, che aveva comportato un nuovo ricovero in officina, senza che venisse soddisfatta la sua richiesta di sostituzione del veicolo difettoso.

L’attore conveniva dunque in giudizio la concessionaria per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita in virtù dell’inadempimento della società a sostituire il bene difettoso, con condanna a restituire l’importo ricevuto come pagamento, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituiva la concessionaria, chiamando in causa l’azienda automobilistica, e contestando la propria legittimazione passiva tenuto conto dell’assenza di prove in merito alla sussistenza dei difetti al momento della compravendita nonché la fondatezza della domanda.

Il Tribunale di Roma, con il provvedimento in esame, ha preliminarmente richiamato la disciplina normativa applicabile alla vendita dei beni di consumo.

Alle disposizioni civilistiche dettate dagli artt. 1490 ss. c.c. in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono gli strumenti predisposti dal codice del consumo.

Dal combinato disposto degli artt. 129 ss. cod. cons. si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si palesi entro il termine di due anni dalla consegna.

L’art. 130 cod. cons. prevede vari rimedi che spettano al consumatore, graduati secondo un preciso ordine: il consumatore può in primo luogo richiedere la riparazione ovvero la sostituzione del bene e solo in un secondo momento può richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Il consumatore, da parte sua, ha l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi dalla scoperta dello stesso.

Qualora i difetti di conformità si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, si presume che gli stessi fossero già sussistenti al momento della consegna. Superato detto termine, trova applicazione la disciplina generale dell’onere della prova, ovvero il consumatore dovrà fornire la prova che il difetto fosse presente fin dal momento della consegna del bene.

Secondo il Giudice, applicando le norme al caso concreto, va innanzitutto disattesa l’eccezione svolta dalla società venditrice circa il difetto di prova della esistenza dei difetti di conformità al tempo dell’acquisto dell’autovettura. L’avvenuta riparazione in garanzia costituisce infatti indizio dell’implicito riconoscimento da parte della concessionaria della sussistenza dei vizi e della difformità del bene fin dall’acquisto.

Il Tribunale, inoltre, ha preso atto che dalle risultanze processuali è emerso che l’autovettura difettosa era stata riparata e riconsegnata al consumatore, il quale, pur insistendo per il proprio diritto alla sostituzione del bene in garanzia, ha accettato la riconsegna del bene riparato e non ha più lamentato difetti di malfunzionamento. Ciò faceva dedurre l’eliminazione delle lamentate difformità.

L’ulteriore richiesta di sostituzione del bene appariva dunque priva dei presupposti risultando in contrasto con le emergenze processuali.

Per concludere, secondo il Giudice, nel caso in esame, tenuto conto del difetto di prova della responsabilità contrattuale della società venditrice, va rigettata la domanda di risoluzione del contratto, con assorbimento delle domande di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale azionate da parte attrice e della domanda di manleva avanzata dalla convenuta.
Tribunale di Roma, sez. civ. III, sentenza 22 febbraio 2016, n. 3583

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