Affidamento minori: modifica delle condizioni ammissibile solo per nuove circostanze di fatto

26 aprile 2016

La richiesta di modifica delle condizioni di affidamento della prole deve essere fondata sul mutamento di presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime; a tal fine occorre che l'istante provi le vicende intervenute medio tempore e tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico.

di Antonio Scalera - Magistrato in Catanzaro
Il ricorrente ha chiesto di modificare il regime di frequentazione del minore, lamentando, in particolare, che, dopo la regolamentazione delle frequentazioni con il padre disposta con decreto dal Tribunale, la madre pretendeva di attenersi rigorosamente alle prescrizioni ivi previste.

Sull'assunto che il comportamento della madre limitasse il rapporto tra padre e figlio, il ricorrente ha domandato l'ampliamento del regime di frequentazione della prole.

La madre si è costituita eccependo in primo luogo l'inammissibilità delle domande svolte e, in secondo luogo, l'infondatezza nel merito, attesa l'adeguatezza del regime stabilito dal Tribunale ordinario; ha chiesto, quindi, di lasciare invariato l'attuale regime, ritenendolo conforme agli interessi della prole ed alle capacità dei genitori.

Il Tribunale ha rigettato la domanda in mancanza di una modifica dei presupposti di fatto sulla base dei quali erano stati originariamente regolamentati gli incontri tra il padre ed il figlio.

Al riguardo, il Collegio modenese ha osservato che il diritto dei genitori di ottenere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, previsto dall'art. 337-quinquies c.c., presuppone, sia sul piano logico che su quello giuridico e sistematico, la sopravvenuta inadeguatezza del regime vigente, per il mutamento di circostanze di fatto; in altri termini, occorre la presenza di fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione preesistente e, inoltre, l'idoneità concreta delle modificazioni intervenute a determinare un mutamento rilevante dell'assetto fino ad allora esistente.

La regola di tutte le statuizioni in tema di affidamento dei minori, vigente nei procedimenti di separazione e divorzio e, conseguentemente, nelle corrispondenti fattispecie relative alla prole di genitori non coniugati, è la modificabilità e revocabilità, ove ne sorga la necessità, di tutti i provvedimenti emanati; il principio regolatore della materia si esprime con la formula rebus sic stantibus.

Con specifico riferimento ai provvedimenti riguardo ai figli, l'art. 337-ter comma 3 c.c. prevede la modifica nel caso che il genitore "non si attenga alle condizioni dettate".

Nella specie, i mutamenti delle circostanze di fatto non solo non si sono verificati, ma non sono stati neppure allegati in ricorso.

Il ricorrente, infatti, ha unicamente lamentato che la madre si atteneva rigorosamente al regime minimale indicato nel provvedimento giudiziale, senza nulla concedere in più alle richieste del padre, e ne ha inferito, peraltro senza alcuna allegazione idonea, che ciò riverberava a danno delle esigenze del figlio.

La sentenza in rassegna si segnala in quanto si pone in linea di continuità con la più recente giurisprudenza che richiede la sopravvenienza di nuovi fatti anche per la modifica delle condizioni riguardanti i figli.

In passato, invece, si era affermato un diverso orientamento giurisprudenziale in base al quale non si richiedevano circostanze nuove per la revisione dei provvedimenti relativi alla prole, ritenendosi che solo attraverso una continua modificabilità delle condizioni riguardanti i figli potessero essere adottati provvedimenti meglio rispondenti all'interesse della prole stessa.

Esito della domanda:

Rigetto

Precedenti giurisprudenziali:

Cass., Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10720.

Riferimenti normativi:

Artt. 337-ter, 337-quinquies c.c.

Trib. di Modena, Decr. 3 febbraio 2016

Archivio news

 

News dello studio

feb9

09/02/2017

Separazione: La nuova famiglia del marito può giustificare una riduzione dell’assegno per la moglie

Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo

gen11

11/01/2017

Paga la compagnia telefonica se la migrazione da un altro gestore non va a buon fine

Paga la compagnia telefonica se la migrazione da un altro gestore non va a buon fineLa Compagnia telefonica è responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. per l’attività illecita

giu9

09/06/2016

Stepchild-adoption: ancora una pronuncia favorevole dei giudici di merito

In presenza di una consolidata vita familiare, risponde all’interesse del minore l’adozione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 44, comma 1 lett. d) l. 184/1983, da parte della

News Giuridiche

apr25

25/04/2025

Costituzione italiana

Pubblichiamo il testo della Costituzione

apr24

24/04/2025

Papa Francesco, lutto nazionale e un d.l. per gestire le esequie

Il Consiglio dei ministri ha approvato

apr24

24/04/2025

Decreto Sicurezza, ANM denuncia gravi problemi di metodo e di merito

Possibili profili di illegittimità costituzionale: