La richiesta di modifica delle condizioni di affidamento della prole deve essere fondata sul mutamento di presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime; a tal fine occorre che l'istante provi le vicende intervenute medio tempore e tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico.
di Antonio Scalera - Magistrato in Catanzaro
Il ricorrente ha chiesto di modificare il regime di frequentazione del minore, lamentando, in particolare, che, dopo la regolamentazione delle frequentazioni con il padre disposta con decreto dal Tribunale, la madre pretendeva di attenersi rigorosamente alle prescrizioni ivi previste.
Sull'assunto che il comportamento della madre limitasse il rapporto tra padre e figlio, il ricorrente ha domandato l'ampliamento del regime di frequentazione della prole.
La madre si è costituita eccependo in primo luogo l'inammissibilità delle domande svolte e, in secondo luogo, l'infondatezza nel merito, attesa l'adeguatezza del regime stabilito dal Tribunale ordinario; ha chiesto, quindi, di lasciare invariato l'attuale regime, ritenendolo conforme agli interessi della prole ed alle capacità dei genitori.
Il Tribunale ha rigettato la domanda in mancanza di una modifica dei presupposti di fatto sulla base dei quali erano stati originariamente regolamentati gli incontri tra il padre ed il figlio.
Al riguardo, il Collegio modenese ha osservato che il diritto dei genitori di ottenere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, previsto dall'art. 337-quinquies c.c., presuppone, sia sul piano logico che su quello giuridico e sistematico, la sopravvenuta inadeguatezza del regime vigente, per il mutamento di circostanze di fatto; in altri termini, occorre la presenza di fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione preesistente e, inoltre, l'idoneità concreta delle modificazioni intervenute a determinare un mutamento rilevante dell'assetto fino ad allora esistente.
La regola di tutte le statuizioni in tema di affidamento dei minori, vigente nei procedimenti di separazione e divorzio e, conseguentemente, nelle corrispondenti fattispecie relative alla prole di genitori non coniugati, è la modificabilità e revocabilità, ove ne sorga la necessità, di tutti i provvedimenti emanati; il principio regolatore della materia si esprime con la formula rebus sic stantibus.
Con specifico riferimento ai provvedimenti riguardo ai figli, l'art. 337-ter comma 3 c.c. prevede la modifica nel caso che il genitore "non si attenga alle condizioni dettate".
Nella specie, i mutamenti delle circostanze di fatto non solo non si sono verificati, ma non sono stati neppure allegati in ricorso.
Il ricorrente, infatti, ha unicamente lamentato che la madre si atteneva rigorosamente al regime minimale indicato nel provvedimento giudiziale, senza nulla concedere in più alle richieste del padre, e ne ha inferito, peraltro senza alcuna allegazione idonea, che ciò riverberava a danno delle esigenze del figlio.
La sentenza in rassegna si segnala in quanto si pone in linea di continuità con la più recente giurisprudenza che richiede la sopravvenienza di nuovi fatti anche per la modifica delle condizioni riguardanti i figli.
In passato, invece, si era affermato un diverso orientamento giurisprudenziale in base al quale non si richiedevano circostanze nuove per la revisione dei provvedimenti relativi alla prole, ritenendosi che solo attraverso una continua modificabilità delle condizioni riguardanti i figli potessero essere adottati provvedimenti meglio rispondenti all'interesse della prole stessa.
Esito della domanda:
Rigetto
Precedenti giurisprudenziali:
Cass., Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10720.
Riferimenti normativi:
Artt. 337-ter, 337-quinquies c.c.
Trib. di Modena, Decr. 3 febbraio 2016
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