In occasione del dibattito parlamentare sul disegno di legge in materia di unioni civili e della convivenza (c.d. Ddl Cirinnà) si cerca di fare un po' di chiarezza sulla Stepchild adoption anche attraverso un'indagine comparatistica dell'istituto in Paesi in cui è già riconosciuta quali Spagna, Francia, Regno Unito e Germania.
di Elena Falletti - Ricercatrice in Diritto privato comparato
Che cosa è la step-child adoption
Si intende come second parent (o step-child) adoption l'adozione del figlio del coniuge. Tale fattispecie è comunemente conosciuta, quasi prendendo a prestito le parole dai racconti di Perrault, come "adozione del figliastro".
Come è regolata e quali effetti ha
Nell'ordinamento giuridico italiano, secondo la normativa attualmente in vigore, essa riguarda la fattispecie prevista dall'art. 44, comma 1, lett. b), L. 4 maggio 1983, n. 184, conosciuta anche come "adozione in casi particolari". Essa concerne soltanto le coppie eterosessuali coniugate.
In Spagna, nonostante la disciplina del diritto di famiglia sia di competenze delle Comunità autonome, il diritto spagnolo consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso dall'approvazione della L. 1 luglio 2005, n. 13, che ha sostituito i termini "marito" e "moglie" con la parola "coniuge". Tale legge estende alle coppie dello stesso sesso tutti i diritti e i doveri delle coppie eterosessuali coniugate, comprese l'adozione congiunta e l'adozione del figlio del coniuge.
In Francia, dal 1999 tanto le coppie dello stesso sesso quanto quelle eterosessuali possono concludere un PACS (Pacte Civile de Solidarité), che però non consente l'adozione. Tuttavia, dal 2013 le coppie omosessuali possono contrarre matrimonio civile come quelle eterosessuali (Loi Taubira - Marriage pour tous). L'estensione del matrimonio egualitario garantisce tanto alle coppie omosessuali quanto a quelle eterosessuali l'adozione congiunta ovvero quella del figlio del proprio coniuge.
In Germania la versione originaria della legge regolatrice delle convivenze tra persone dello stesso sesso (Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften) emanata nel 2001 non ammetteva alcun diritto di adozione. Essa fu modificata nel 2005 riconoscendo l'adozione del figlio biologico del partner, mentre nel 2013 la Corte costituzionale tedesca ha ampliato tale diritto anche verso i figli adottati del partner.
Nel Regno Unito, il riconoscimento alle coppie omessuali di concludere una unione civile entrò in vigore nel 2005 con il Civil Union Act. Il combinato disposto di questa normativa con l'Adoption and Children Act del 2002 consente ai partner che formino una civil partnership di acquisire la parental responsability (equivalente della responsabilità genitoriale) in tutte le decisioni riguardanti il figlio minore del partner, quando costui sia titolare di equivalente potestà e vi sia anche l'accordo dell'altro genitore. Va ricordato che i partner possono adottare congiuntamente. Con l'entrata in vigore del Marriage (Same Sex Couples) Act 2013, viene garantita anche alle coppie dello stesso sesso l'uguaglianza matrimoniale, compresa l'adozione sia quella congiunta, sia la step-child adoption, infatti le coppie omosessuali che abbiano registrato la loro civil partnership possono convertirla in matrimonio.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di step-child adoption
Nel 2013 la Corte di Strasburgo ha affermato che "ove uno Stato contraente contempli l'istituto dell'adozione del figlio del partner a favore delle coppie conviventi di sesso opposto, il principio di non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale impone la sua estensione alle coppie formate da persone dello stesso sesso" (Corte europea dei diritti umani, 19 febbraio 2013, X e al. contro Austria, ricorso n. 19010/2007). Con siffatta decisione la Corte di Strasburgo ha sanzionato per violazione degli artt. 14 (divieto di discriminazione) e art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) il divieto posto nella allora vigente legislazione austriaca che impediva a una donna omosessuale, legata in una partnership con la madre, di adottare il minore, senza che venisse reciso il legame di questi con la sua madre biologica. Nella motivazione, la Corte osserva che il Governo convenuto non sia riuscito a dimostrare la ragionevolezza della differenza di trattamento, basata esclusivamente sull'orientamento sessuale, tra la coppia di ricorrenti, omosessuale e non coniugata e le coppie di genitori eterosessuali parimenti non coniugati. Si tratta, quindi, di una interferenza discriminatoria nella vita familiare delle ricorrenti non giustificata dal margine di apprezzamento garantito agli Stati aderenti alla CEDU, poiché il Governo austriaco non è riuscito a provare il vulnus sofferto dal minore nel caso si fosse trovato ad avere due genitori dello stesso sesso. La decisione X contro Austria segue un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Strasburgo secondo cui "l'omosessualità non esclude di per sé la capacità di assumere o assolvere funzioni genitoriali e dunque di «fare famiglia»" (J. Long, L'adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso, Nuova Giur. Civ., 2015, 2, 10109. Ci si riferisce a Corte europea dei diritti umani, 21 dicembre 1999, Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo e Id., 22 gennaio 2008, E. B. c. Francia).
Rapporto tra unioni civili, matrimonio, adozione congiunta e step-child adoption
La giurisprudenza della Corte dei diritti umani afferma che non sia ammissibile la discriminazione tra coppie formate da persone dello stesso sesso rispetto a quelle formate da persone di sesso diverso. A questo proposito, l'analisi comparatistica dimostra che tra gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa si segnala una marcata divisione tra i paesi occidentali e quelli orientali. Tra i primi vi sono quelli che riconoscono il matrimonio egualitario e la completa equiparazione dei diritti tra le famiglie, indipendentemente dall'orientamento sessuale dei loro membri, specie i genitori, anche in materia adottiva, si tratti di adozione piena ovvero quella del figlio del coniuge. Tra essi si ricordano: Belgio, Danimarca, Francia, Olanda, Islanda, Svezia, Norvegia, Svezia, Lussemburgo, Malta, Regno Unito (con l'eccezione dell'Irlanda del Nord). Andorra e Austria riconoscono il diritto all'adozione piena e a quella del figlio del partner, ma non il matrimonio egualitario. Collegate al riconoscimento delle unioni civili, ammettono la sola step-child adoption Germania, Finlandia, Slovenia e Irlanda (seppure quest'ultima abbia approvato il matrimonio egualitario con referendum costituzionale nel 2015). La Grecia, Liechtenstein, Cipro, la Croazia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, Romania e il Kossovo disciplinano le unioni civili, ma non le step-child adoption, né l'adozione congiunta, mentre i legislatori di Portogallo e Italia stanno ancora valutando l'opportunità di riconoscimenti in tale senso. Tuttavia, nei paesi dell'Europea orientale, in particolare quelli ex comunisti, come Russia, Ucraina, Lituania, Estonia, Lettonia, Polonia, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia, Serbia, Albania, la Ex Repubblica di Macedonia, Moldavia, Armenia, Azerbajan e Georgia, nonché a Monaco e a San Marino, permane un forte legame alla "tradizione" legata al paradigma eterosessuale del matrimonio e della famiglia, quindi alle persone di orientamento omosessuale sono negati generalmente il matrimonio, le unioni civili. Siffatta situazione si riscontra anche in Turchia, paese dove sta riemergendo una marcata islamizzazione della società.
I dati di questa analisi sono stati desunti dal Rapporto Ilga-Europe, 2015.
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